c) immobili esenti/esclusioni

Sono esenti dal pagamento della TASI:
  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
  • I fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.
 Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),  ed i)  del Decreto Legislativo 504/92 ovvero:
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art.5-bis D.P.R. 601/73),
  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929,      n. 810;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per le quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali (dal 2012) di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  • in caso di utilizzazione mista (non esclusiva) l'eventuale variazione catastale, volta a rendere autonoma l'unità immobiliare nella quale è esercitata l'attività, ha effetto fiscale soltanto a partire dall' 01/01/2013 – art 91-bis, comma 2, legge 24/3/2012 n. 27. Qualora non sia possibile l'accatastamento autonomo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione.
 Per effetto del D. L. 102/2013 convertito nella Legge n.124 del 28/10/2013, a decorrere dal 1°gennaio 2014, sono inoltre esenti dalla TASI:
  • i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 Per effetto della Legge n. 147/2013 non si applica dall'anno 2014 la Tasi alle seguenti categorie di immobili:
  • l'alloggio/casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Per effetto della n. 208 del 30/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che modifica la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede dall’anno 2016:
  • l’esenzione TASI dell’abitazione principale di cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7 e delle relative pertinenze cat. C2-C6-C7 (art. 1,c. 14, lett. a-b-d) per i proprietario e per l’occupante;
  •  la riduzione  del 50% valore  imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato gratuito registrato  (art. 1, c. 10, lett.  a-b);
  • la riduzione del 25% di imposta IMU e TASI per fabbricati locati a “canone concordato” (art. 1,c. 53 e 54);
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