Comune di Carceri

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IMU e TASI, prima rata il 16 giugno 2014 - 2^ rata 16 dicembre 2014

Si pagherà con l'F24. L'IMU è dovuta dai possessori di immobili (sono esclusi l’abitazione principale e i fabbricati strumentali all'attività agricola), mentre la TASI è a carico dei possessori e degli occupanti degli immobili (è compresa l'abitazione principale; sono esclusi i terreni agricoli).

Con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del 27 marzo 2014 (delibera n. 8) è stata definita l'aliquota del 1 per mille della tassa sui servizi indivisibili: T.A.S.I. Successivamente il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 37 in data 25/09/2014 ha variato le aliquote della TASI così come di seguito indicato:

  • 2 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e pertinenze:
  • 1 per mille tutti gli altri immobili.

Con delibera di Consiglio Comunale del 27 marzo 2014 n. 7 sono state confermate le stesse aliquote IMU dello scorso anno.

Successivamente il Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 in data 25/09/2014 ha variato le aliquote dell'IMU come di seguito indicato:

  • 4 per mille sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. 

POICHE' LE NUOVE ALIQUOTE DECORRONO DAL 01/01/2014, CON LA SCADENZA DELLA SECONDA RATA (16/12/2014) SI DOVRA' FARE IL CONGUAGLIO.

L'IMU è dovuta dai possessori di immobili (sono esclusi l’abitazione principale e i fabbricati strumentali all'attività agricola), mentre la TASI è a carico dei possessori e degli occupanti degli immobili (è compresa l'abitazione principale; sono esclusi i terreni agricoli).

Per il pagamento si deve utilizzare l'F24.

La scadenza della prima rata è fissata al 16 giugno 2014 (acconto o unica soluzione).
La scadenza della seconda rata è fissata al prossimo 16 dicembre 2014.  

IMU:
L'Imposta Municipale Propria si applica ai possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

CHI DEVE PAGARE
Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute:

  • i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);
  • i titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione;
  • i titolari di locazione finanziaria;
  • i titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);
  • i titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;
  • i titolari di concessione su aree demaniali.

Aliquote IMU ANNO 2014

CALCOLO DELL'IMPOSTA:

alt="clicca sul presente link esterno ad Amministrazioni comunali.it per eseguire il calcolo"

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni (NB – l'aumento percentuale va applicato sempre, anche sulle nuove rendite catastali), applicando al valore ottenuto i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;
  • 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
  • 135 per i terreni (anche se coltivati occasionalmente o incolti);
  • 75 (dal 2014) per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);
  • 55 per i fabbricati categoria catastale C/1;

La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio.

VERSAMENTI
L'IMU è versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno versamento del 50% dell’imposta dovuta con applicazione delle aliquote deliberate per l’anno 2014 (è facoltà pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2014);
  • entro il 16 dicembre versamento del saldo dell’imposta con applicazione delle aliquote deliberate per l’anno 2014.

Codici tributo da utilizzare per il versamento:

  • 3912 abitazione principale;
  • 3914 terreni agricoli;
  • 3916 aree edificabili;
  • 3918 altri fabbricati;
  • 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato;
  • 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune. 

N.B.: l’imposta va versata interamente al Comune ad eccezione di quella relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per la quale è prevista la seguente ripartizione: 7,60 per mille quota Stato e 1,00 per mille quota Comune.

IMPORTO MINIMO
L'imposta non è dovuta se complessivamente è inferiore o uguale a € 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte calcolate come segue:

  • 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
  • 3,00% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  • 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno alla scadenza della presentazione della dichiarazione IMU.

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (per l’anno 2014 fissati nella misura dell’1,00%) con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi, e comunicare l'avvenuto versamento all'ufficio.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO
Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta, utilizzando l'apposita istanza.

TASI
Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica ai possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. 

L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

CALCOLO DELL’IMPOSTA
Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU: si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati (N.B.: l'aumento percentuale va applicato sempre, anche sulle nuove rendite catastali), moltiplicata per i seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;
  • 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
  • 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);
  • 55 per i fabbricati categoria catastale C/1;

Al valore imponibile ottenuto si applica l’aliquota deliberata dal Comune, ottenendo così l’imposta dovuta.

VERSAMENTI
La TASI è autoliquidata dai contribuenti e versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno versamento del 50% dell’imposta dovuta con applicazione delle aliquote deliberate per l’anno 2014 e pubblicate alla data del 31 maggio (è facoltà pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2014);
  • entro il 16 dicembre versamento del saldo dell’imposta con applicazione delle aliquote deliberate per l’anno 2014.

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L.296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno di imposta (art. 13 Regolamento IUC). 

Codici tributo da utilizzare per il versamento:

  • 3958 abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3960 per aree fabbricabili
  • 3961 altri fabbricati
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