Comune di Carceri

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Aliquota e detrazione abitazione principale

APPLICARE L'ALIQUOTA E LA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’abitazione principale e relative pertinenze vengono previste:

un’aliquota agevolata;
una detrazione d’imposta.

La DETRAZIONE di imposta va applicata fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
Ad esempio, se l’immobile posseduto dal contribuente per l’intero 2012 fosse destinato ad abitazione principale per soli 6 mesi, la detrazione deve essere applicata al 50% del suo ammontare.

Oltre che rapportata ai mesi di destinazione, la detrazione deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più soggetti passivi che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.
Ad esempio, qualora l’immobile fosse posseduto per intero nel 2012 ma da due contribuenti (uno con quota del 75%, l’altro con quota del 25%) la detrazione, per ciascuno dei due contribuenti, deve essere applicata al 50% del suo ammontare.
Ed ancora, qualora uno dei due contribuenti dell’esempio soprariportato non abitasse l’immobile che possiede (per una quota), la detrazione andrà applicata, per l’intero, dal contribuente che possiede l’immobile (sempre per una quota) a titolo di abitazione principale.

La detrazione viene maggiorata per un ammontare pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non può comunque superare l’importo massimo di 400 euro.

La detrazione (e non l’aliquota) si applica anche alle seguenti tipologie di immobili:

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Esempio
Esempio - Fabbricato di cat. A3 con rendita catastale di Euro 500 destinato ad abitazione principale con due figli di età non superiore ai 26 anni nel nucleo familiare.

Base imponibile = 500 * 1,05 (rivalutazione del 5%) * 160 (nuovo moltiplicatore previsto dal d.l. 201/2011) = 84.000,00.

Imposta dovuta (senza detrazione)= Euro 84.000,00 (base imponibile) * 0,76% (ipotesi di aliquota) = Euro 638,40.

Imposta dovuta (con detrazione)= Euro 638,40 – Euro 200,00 (ipotesi di detrazione) – Euro 100,00 (maggiorazione detrazione per figli) = Euro 338,40

L’importo così ottenuto andrà proporzionato alla quota ed ai mesi di possesso (vedere paragrafo “I mesi e le quote di possesso”).


CONIUGI SEPARATI
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Ciò implica che il coniuge al quale viene assegnata la casa coniugale dovrà versare (anche) l’I.M.U. relativa alla quota di cui rimane titolare il coniuge non assegnatario. Naturalmente, tale quota andrà assoggettata alla disciplina dell’abitazione principale.
Ad esempio, nel caso di due coniugi possessori di un immobile ciascuno con quota del 50%, il coniuge al quale viene assegnata la casa coniugale sarà tenuto a versare l’imposta considerando una quota di possesso del 100%. In tale caso, oltre ad applicare la detrazione prevista per legge, verrà anche applicata l’aliquota prevista per l’abitazione principale.

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