Comune di Manzano

Trasparenza rifiuti

Avvisi e informazioni

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
 
Tabella Riassuntiva sanzioni nuovo ravvedimento operoso (dal 1° gennaio 2020)
 
Violazione Termine per la regolarizzazione Sanzione applicabile
Versamento
art. 13 comma 1 let. a) e let. b)

ritardato
parziale
omesso
di un qualsiasi tributo
“Sprint”
dal 1° al 14° giorno
0,10%
per ciascun giorno di ritardo
“Breve”
dal 15° al 30° gg
1,50%fisso
“Medio”
dal 31° al 90° gg
1,67% fisso
“Lungo”
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.
Entro un anno dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista dichiarazione periodica: la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo (art. 13, lett. b), D.Lgs. 472/1997)
3,75%fisso
Dopo un anno e fino a due anni: la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo (art. 13, lett. b-ter), D.Lgs. 472/1997) 4,29%
Dopo due anni 5,00%
Omessa presentazione della Dichiarazione
art. 13 comma 1 lett. c)
Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione Sanzione ridotta a 1/10 del minimo
pari al 10%

Tassi di interesse applicati per il ravvedimento operoso
Il tasso degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissato come segue, in ragione d’anno:
 
Anno Tasso %
2023 5
2022 1,25
2021 0,01
2020 0,05
2019 0.8
2018 0,3
2017 0,1
2016 0,2
2015 0.5
2014 1

L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto al tributo da versare.
Per il calcolo: https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento non regolarizzato, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di versamento, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.
In mancanza si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento, con irrogazione delle sanzioni previste, l’applicazione degli interessi di mora e le spese di notifica, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, a pena di decadenza.
 
OMESSA O INFEDELE DENUNCIA:
In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo un avviso di accertamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
 
LE SANZIONI:
- in caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta;
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 50,00;
- in caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 50,00;
- in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanti giorni dalla richiesta, si applica una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 50,00;
- in caso di omissione o errore che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 50,00.
 
Le sanzioni sono ridotte di un terzo se, entro il termine della proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
 
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non è già stata contestata. 
 

Allegati

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