PER QUALI IMMOBILI SI PAGA

L’IMU deve essere versata nel momento in cui si possiedono:
  • FABBRICATI oppure,
  • AREE  FABBRICABILI oppure,
  • TERRENI  AGRICOLI NON POSSEDUTI DA IMPRENDITORI PROFESSIONALI.
 
Il FABBRICATO è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
Il FABBRICATO di NUOVA COSTRUZIONE è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
L’AREA FABBRICABILE è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Nel caso in cui l’area fabbricabile fosse posseduta da un AGRICOLTORE essa è considerata come non fabbricabile in presenza di entrambi i seguenti requisiti:
  • l’area deve essere condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale (si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
  • sull’area deve persistere l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
 
Il Comune, su richiesta del contribuente, fornisce il certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) attestante se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

Il TERRENO AGRICOLO è il terreno adibito all'esercizio di una delle seguenti attività:
  • coltivazione del fondo,
  • silvicoltura,
  • allevamento di animali e attività connesse.
 
FABBRICATI /AREE  FABBRICABILI/TERRENI  AGRICOLI
All’interno di queste tre categorie di carattere generale il legislatore dispone una specifica disciplina per alcune tipologie di immobili, e precisamente:
A. abitazione principale
B. fabbricati inagibili e inabitabili e i fabbricati di interesse storico-artistico
C. immobili esenti ed esclusi, per i quali non è dovuto alcun versamento
 
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