b) fabbricati inagibili e inabitabili

Caratteristiche dei fabbricati inagibili

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della normativa vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
e) altro: precarie condizioni igienico sanitarie tali da rendere inagibile il fabbricato e accertate dall’ufficiale sanitario competente, ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

L’inagibilità può essere accertata d’ufficio dal Settore Tecnico comunale in relazione a quanto previsto al precedente comma lettera c), o a seguito di richiesta del proprietario per gli altri casi.
La richiesta di inagibilità presentata dal proprietario deve essere corredata da idonea documentazione e da perizia tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato per i casi indicati al comma 4 lettere a) – b) - d) o da apposito verbale dell’ufficiale sanitario per i casi previsti dalla lettera e).

 

 

 

 

 

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