c) immobili esenti

ESENZIONI DAL 2020

a)
gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell’art. 7, del D. Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
h) immobile dato in comodato gratuito al comune esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
i) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
l) i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;


LA SEGUENTE DISCIPLINA E' VALIDA FINO AL 31/12/2019
Sono esenti dal pagamento dell'IMU:
  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
  • I fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.
 
Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),  ed i)  del Decreto Legislativo 504/92 ovvero:
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art.5-bis D.P.R. 601/73),
  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per le quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali (dal 2012) di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  • in caso di utilizzazione mista (non esclusiva) l'eventuale variazione catastale, volta a rendere autonoma l'unità immobiliare nella quale è esercitata l'attività, ha effetto fiscale soltanto a partire dall' 01/01/2013 – art 91-bis, comma 2, legge 24/3/2012 n. 27. Qualora non sia possibile l'accatastamento autonomo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione.
 
Per effetto del D. L. 102/2013 convertito nella Legge n.124 del 28/10/2013, a decorrere dal 1°gennaio 2014, sono inoltre esenti dall'IMU:
  • i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 
Per effetto della Legge n. 147/2013 non si applica dall'anno 2014 l'IMU alle seguenti categorie di immobili:
  • abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • l'alloggio/casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • unità immobiliari: alloggi e pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) assegnati dalle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa ai soci ed effettivamente utilizzate quale abitazione principale;
  • un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale: di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30.12.1993,  n. 557 convertito nella Legge n. 133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni.
Per effetto della n. 208 del 30/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che modifica la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede dall’anno 2016:
  • l’esenzione IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli professionali (art. 1,c. 13, e c. 10, let. b e c);
  • la riduzione  del 50% valore  imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato gratuito registrato  (art. 1, c. 10, lett.  a-b);
  • la riduzione del 25% di imposta IMU e TASI per fabbricati locati a “canone concordato” (art. 1,c. 53 e 54);
  • la esclusione dall’IMU degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci studenti universitari (art. 1,c. 15);
 
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