NOVITA' 2023

2023
Esenzione IMU su immobili occupati abusivamente (Art. 1, commi 81- 82)
Viene introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, attraverso la lettera g-bis che esenta dal pagamento dell’imposta municipale propria i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.
La nuova disposizione è volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell’immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, comma secondo, c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale.
Per fruire del beneficio il soggetto passivo è tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione al comune, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali da emanare entro il 1° marzo 2023;
Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.

Definizione abitazione principale
Con la sentenza 209 depositata il 13 ottobre 2022 è stata dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, 4° periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013 nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre:
«
per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». FORMULAZIONE CORRETTA E VIGENTE

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AGENZIA DEL TERRITORIO - CATASTO  

Il contribuente che necessita della visura catastale FISCALE per la compilazione delle dichiarazioni e o agevolazioni può rivolgersi al POLO CATASTALE ALTOVICENTINO


2022

2021
Con D.C.C. n. 6 del 26/03/2021 sono state confermate le aliquote in vigore. La disciplina IMU rimane sostanzialmente invariata.
PRENOTAZIONE LIQUIDAZIONE TRIBUTO (clicca qui)

TABELLA RIASSUNTIVA ESENZIONI IMU COVID-19 (anni 2020 e 2021)
Si segnala la tabella riassuntiva delle esenzioni IMU per covid-19 predisposta da IFEL (link).
Si ricorda agli interessati dalle esenzioni, la necessità di comunicarle all'ufficio tributi, mediante la dichiarazione IMU ministeriale

ISCRITTI AIRE RIDUZIONE IMU
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"
- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'usoposseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.
Dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.


2020
L'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) ha istituito la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020. La nuova disciplina ricalca la disciplina precedente con alcune particolarità;

REGOLAMENTO IMU IN VIGORE DAL 2020 (clicca qui)

Esenzioni IMU 2020 da COVID-19

ISCRITTI AIRE SOGGETTI A IMU
Dal 2020, con la Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 -  Legge27 dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.




PRECEDENTE DISCIPLINA VALIDA FINO AL 31/12/2019
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare:
- Esenzione TASI per l’abitazione principale e relative pertinenze C2-C6-C7. Rimane invariata  la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
- Esenzione della quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.
- Riduzione della base imponibile IMU/TASI su immobili concessi in comodato gratuito REGISTRATO.
- Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari.
- Esenzione  IMU per i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza
- Riduzione del 25% IMU/TASI per gli Immobili locati a canone concordato:
 
Per l'anno 2017 le aliquote IMU  risultano invariate.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2015 è stato approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componenti Imu – Tasi – Tari”.
 
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