Capo II - OBIETTIVI

Art. 7 - PACE E DIRITTI UMANI

  • Il Comune, in conformità al dettato costituzionale favorisce attività culturali ed informative utili alla diffusione di una cultura di pace, dei diritti umani, della non violenza.

Art. 8 - PROMOZIONE, PROGRESSO E SVILUPPO

  • La promozione, il progresso e lo sviluppo della comunità sono perseguiti salvaguardando e valorizzando il patrimonio e le risorse storiche, culturali, linguistiche, ambientali e paesaggistiche locali.

Art. 9 - VOCAZIONE INTERNAZIONALE

  • Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.
  • A questo fine il Comune favorisce i processi di integrazione politico - istituzionale della Comunità europea, promuovendo iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio, anche con istituzioni ed enti locali di paesi comunitari ed extra-comunitari.

Art. 10 - PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO

  • Il Comune, in base ai propri mezzi anche con il sostegno all'associazionismo, contribuisce alla diffusione delle attività culturali, sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.
  • Il Comune può promuovere e favorire attività turistiche, operando direttamente, o con altre Istituzioni od Enti pubblici e privati.

Art. 11 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

  • Il Comune, nel settore economico e sociale, persegue, nel rispetto delle proprie competenze e attribuzioni, le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Europea.
  • A tal fine il Comune può promuovere consultazioni con le organizzazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
  • Il Comune adotta i criteri della pianificazione territoriale per la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, per lo sviluppo equilibrato degli insediamenti produttivi, per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e dei servizi.
  • Il Comune ricerca altresì con i Comuni finitimi, con quelli dell'area dell'udinese e con la Provincia, intese su programmi ed obiettivi comuni, adotta le scelte istituzionali o strumentali idonee a garantirne l'attuazione.

Art. 12 - SVILUPPO ECONOMICO

  • Il Comune tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate, riconosce la funzione ed il ruolo dell'impresa e delle professioni, promuove, in armonia con le vocazioni produttive del territorio, lo sviluppo delle attività agricole, industriali, commerciali, turistiche e dei servizi, con particolare attenzione all'associazionismo economico, alla cooperazione ed all'artigianato.

Art. 13 - SISTEMA INTEGRATO URBANO

  • Il Comune, può, nel rispetto del ruolo e delle competenze della Regione, della Provincia e delle singole autonomie locali, porre in atto ogni iniziativa tesa alla realizzazione di un razionale sistema integrato urbano, secondo le modalità previste dalla legge.
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