Capo I - MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 73 - ADOZIONE DELLO STATUTO
  • Il presente statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte in due distinte sedute, successive alla prima, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 74 - MODIFICHE STATUTARIE
  • Qualora almeno un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati sottoscriva una richiesta volta a modificare o a introdurre una o più disposizioni statutarie, tale richiesta è messa all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
  • Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche alle integrazioni ed alle modifiche statuarie.
Art. 75 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
  • Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
  • Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
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