Capo II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 65 - CONVENZIONI
  • Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare con altri Comuni e Province apposite convenzioni.
  • Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
  • Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l?esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all?accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all?accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 66 - CONSORZI
  • Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire Consorzi con altri enti locali secondo le norme previste per le Aziende Speciali, in quanto compatibili.
  • A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione, unitamente allo statuto del Consorzio.
  • Il Comune è rappresentato nell'Assemblea del Consorzio dal Sindaco, o da un suo delegato.
  • Il Comune non può costituire con gli stessi Enti locali più di un consorzio.
Art. 67 - ACCORDI DI PROGRAMMA
  • Al fine della definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di interventi che richiedono per la loro realizzazione l'azione coordinata ed integrata del Comune, della Provincia, della Regione e di Enti locali, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più dei soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente su un'opera, o sugli interventi, o sui programmi di interventi spetti al Comune, può promuovere la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso, secondo le modalità previste dalla legge.
  • L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, deve essere approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  • L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, e, sempre che vi sia l'assenso del Consiglio Comunale, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.
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