Capo II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17 - PREROGATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  • Il Consiglio comunale è organo dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa.
  • Il regolamento di funzionamento del Consiglio determina le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio stesso servizi e attrezzature per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
  • Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute nel regolamento approvato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
  • La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento di funzionamento del Consiglio.
  • Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è in ogni caso necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco, indipendentemente se trattasi di sedute di prima o seconda convocazione.

Art. 18 - COMPETENZE

​Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  • lo statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e servizi;
  • i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  • le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
  • l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  • l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  • l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  • gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  • la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
  • le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  • gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
  • la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
  • Al Consiglio comunale, convocato di norma nel mese di settembre, spetta la verifica annuale dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta.
  • La verifica di cui al precedente comma si conclude con una deliberazione con la quale si approva lo stato di attuazione del programma di governo, oppure se ne propone l'adeguamento o la ridefinizione delle priorità.

Art. 19 - PRIMA ADUNANZA

  • La prima adunanza del consiglio comunale è convocata dal Sindaco proclamato eletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
  • Nella prima seduta successiva alle elezioni il consiglio comunale:
  1. procede alla convalida degli eletti;
  2. riceve il giuramento del Sindaco;
  3. riceve la comunicazione del Sindaco sulla composizione della giunta comunale e sulla nomina del vice-sindaco;
  4. Accerta la condizione di compatibilità ed eleggibilità degli eventuali assessori nominati fra i cittadini non facenti parte del consiglio.
  5. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
  6. Il consigliere anziano presiede il consiglio comunale in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco e vicesindaco. Il vicesindaco, quando non è anche Consigliere, non può presiedere il Consiglio comunale.

Art. 20 - PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE

  • Entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, sentita la Giunta e la conferenza dei Capigruppo consiliari, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 21 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

  • I Consiglieri comunali rappresentano la comunità cittadina senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle funzioni proprie.
  • I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed enti da esso dipendenti o partecipate, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, senza ulteriori motivazioni.
  • Le modalità e le forme per l'esercizio di tali diritti sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale o dalla Legge.
  • Ai Consiglieri Comunali è riconosciuto il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio.
  • I Consiglieri Comunali hanno diritto di interrogazione, mozione, emendamento su tutti gli atti di competenza del Consiglio. Tali diritti sono esercitati nelle forme e nei modi previsti dal regolamento del Consiglio.
  • Qualora almeno un quinto dei Consiglieri ne faccia istanza, il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta scritta. In tal caso è necessario che l'istanza sia relativa a proposte ed argomenti che attengono alle competenze del Consiglio comunale.

Art. 22 - DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

  • Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto del principio di separazione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli organi politici e quelle proprie dei responsabili di servizio e degli altri organi burocratici.
  • I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
  • Il Consigliere comunale che, senza giustificato motivo da comunicarsi formalmente al Sindaco, non interviene ad almeno tre sedute consecutive di consiglio, indipendentemente se ordinarie o straordinarie, è dichiarato decaduto.
  • Il Sindaco comunica la proposta di decadenza all'interessato con atto che gli viene notificato.
  • La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, dopo decorso il termine di venti giorni dalla notifica di cui al precedente comma, nel primo Consiglio utile successivo.
  • In tal caso il Consigliere ha il diritto di far valere le proprie giustificazioni entro il termine di dieci giorni dalla notifica della proposta di decadenza.
  • I Consiglieri comunali sono tenuti al rispetto della riservatezza e del segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  • Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 23 - DIMISSIONI E SURROGAZIONI

  • Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
  • Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si ricorre alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2) della L. 142/1990 e successive integrazioni.
  • Il Consiglio comunale viene sciolto, secondo le procedure di legge, in caso di cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
  • Nel Consiglio comunale, il seggio che durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 24 - GRUPPI CONSILIARI

  • I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare e nominano il rispettivo Capogruppo, segnalandolo per iscritto al Segretario comunale e al Sindaco, entro quindici giorni dalla seduta di insediamento.
  • La disciplina dei gruppi consiliari è demandata al regolamento comunale di funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 25 - COMMISSIONI CONSILIARI

  • Il Consiglio comunale esercita le proprie funzioni anche con l'ausilio di apposite commissioni, a carattere permanente o temporaneo, e della conferenza dei Capigruppo, secondo modalità fissate dal regolamento di funzionamento del consiglio o dalla delibera istitutiva.
  • Le commissioni consiliari di cui al primo comma, sono nominate dal Consiglio comunale nel proprio seno con criterio proporzionale, salvo le eccezioni di legge.
  • Le attribuzioni, l'organizzazione e l'attività delle commissioni sono disciplinate dal regolamento o dalla legge.
  • Ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione in ordine a circostanziate problematiche ad esso connesse.
  • Non possono far parte di queste commissioni il Sindaco e gli assessori.
  • La commissione d'indagine può assumere ogni informazione attinente al mandato conferitole, sia mediante l'accesso ai documenti, sia mediante l'audizione di amministratori, di dipendenti, del Segretario comunale e del revisore dei conti.
  • Per le commissioni consiliari regolarmente costituite, aventi funzioni di controllo e di garanzia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8.6.1990 n. 142.
  • La disciplina delle commissioni d'indagine e delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia (poteri, composizione e funzionamento), è contenuta nel regolamento comunale del Consiglio comunale.

Art. 26 - CONSULTE

  • Il Consiglio comunale può costituire consulte aventi lo scopo di fornire all'Ente locale elementi conoscitivi, utili per l'approfondimento di determinate tematiche o settori di pubblico interesse.
  • Le consulte, oltre ad approfondire tematiche ed esprimere pareri, svolgono attività propositiva circa il settore loro demandato.
  • Il Consiglio comunale definisce le modalità di composizione delle consulte, provvede alla loro nomina, ne stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento con apposito regolamento.
  • Il parere espresso dalle consulte non ha carattere vincolante.
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