Capo I - PARTECIPAZIONE POPOLARE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 34 - PARTECIPAZIONE POPOLARE
  • Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed economica, valorizzando, nel rispetto del pluralismo, libere forme associative. A tal fine assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
  • A tutti i cittadini, alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato locali, è riconosciuto il diritto di presentare istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardano materie di esclusiva competenza locale.
  • Le istanze, le petizioni o le proposte di cui al precedente comma, sono presentate al Sindaco nei modi e nei termini previsti da apposito Regolamento e dovranno essere esaminate e istruite entro 60 giorni dalla loro presentazione. Delle stesse viene data comunicazione nella prima seduta di consiglio utile.
  • Il regolamento fissa altresì modi e termini di risposta del Comune.
  • Nel corso del procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di una pluralità di cittadini, il Comune assicura la partecipazione degli interessati mediante pubbliche assemblee e/o consultazioni di associazioni ed altre formazioni sociali.
Art. 35 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
  • Il Comune riconosce a chiunque abbia interesse a tutelare situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. In tali casi la richiesta di accesso ai documenti, mediante semplice esame od estrazione di copia, deve essere motivata.
  • Il Comune assicura la massima trasparenza amministrativa nel conferimento degli incarichi professionali e nell'affidamento ad imprese di lavori e servizi, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali vigenti in materia.
Art. 36 - DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE
  • A tutti i cittadini, singoli o associati, è assicurato il diritto di accesso agli atti amministrativi e il diritto al rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione nonchè dei diritti di ricerca e di visura, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo; è inoltre assicurato ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.
  • Le modalità ed i termini per assicurare l'esercizio di tali diritti da parte dei cittadini sono stabilite con apposito regolamento.
  • Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da apposito regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
  • In conformità a quanto stabilito dall'apposito regolamento, il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti richiesti sino a quando la loro conoscenza può essere ritenuta di grave ostacolo o di impedimento allo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, di pianificazione e programmazione, amministrativi generali, fatte salve le diverse disposizioni di legge.
Art. 37 - REFERENDUM COMUNALE
  • Il Comune riconosce l'istituto del referendum.
  • Il referendum può essere alternativamente proposto da:
    • almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune;
    • almeno un quinto degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero maggiorenni ivi residenti da almeno due anni.
  • La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione esposti in modo chiaro e intelligibile. Nell'ipotesi in cui l'iniziativa sia esercitata dai soggetti di cui al punto b) del comma precedente, i quesiti da sottoporre al giudizio di ammissibilità di cui al successivo comma 6, debbono essere preventivamente sottoscritti da almeno un decimo degli aventi diritto al voto.
  • Il referendum può essere proposto su piani e programmi deliberati dal Consiglio Comunale. Non possono comunque essere oggetto di referendum:
    • lo statuto comunale;
    • provvedimenti relativi a tributi, tariffe, contribuzioni;
    • bilanci comunali;
    • regolamenti per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali;
    • provvedimenti inerenti al personale del Comune e degli Enti ad esso collegati;
    • elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
    • convenzioni, contratti ed atti economici in generale;
    • piani urbanistici.
  • La proposta del referendum deve essere formulata nei termini e nei modi previsti da apposito regolamento.
  • Il giudizio di ammissibilità del referendum, spetta al Comitato dei garanti previsto dal regolamento. Ove il giudizio di ammissibilità sia negativo il provvedimento finale sarà rimesso alle valutazioni del Consiglio Comunale.
  • L'indizione del referendum è deliberata dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, entro sessanta giorni dal deposito delle firme presso il Segretario comunale.
  • Le decisioni del Consiglio Comunale e l'eventuale data di svolgimento della consultazione elettorale devono essere comunicate ai proponenti entro il trentesimo giorno dell'avvenuta deliberazione.
  • La data della consultazione referendaria è decisa dal Consiglio Comunale e resa nota alla cittadinanza mediante apposito manifesto da affiggere, entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, all'albo pretorio comunale, e nei luoghi pubblici previsti dalla legge.
  • La consultazione referendaria non ha luogo se i quesiti cessano di avere significato anche a seguito di deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale entro il trentesimo giorno precedente la data della consultazione stessa. Il giudizio sulla idoneità delle deliberazioni consiliari ad evitare il referendum, spetta al Comitato di cui al comma 6. del presente articolo, integrato da un rappresentante dei proponenti.
  • Il referendum è valido a prescindere dal numero degli aventi diritto al voto che hanno partecipato alla consultazione. In tale caso il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi sull'adeguamento dei piani e dei programmi all'esito della consultazione.
  • Nel corso dell'anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria. Il numero massimo di quesiti è fissato dal regolamento.
  • Il referendum non può avere luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali.
  • Il Consiglio Comunale inserisce ogni anno in bilancio la previsione di spesa per lo svolgimento dei referendum.
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