Capo I - FINANZA, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Art. 68 - FINANZA LOCALE
  • Il Comune ha autonomia finanziaria assicurata dalle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
  • Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e della tariffe, entro i limiti previsti dalla legge.
  • Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.
  • I trasferimenti erariali sono destinati al finanziamento dei servizi pubblici indispensabili.
  • Le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti dei servizi pubblici sono determinati dalla Giunta comunale, anche in modo non generalizzato.
Art. 69 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
  • Il Consiglio Comunale approva ogni anno, nei termini previsti dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi della universalità; dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.
  • Il bilancio di previsione annuale deve essere accompagnato da una relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in forma tale da consentire chiaramente la lettura, sia per programmi che per servizi ed interventi.
  • I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, sono trasmessi al responsabile dell'area economico-finanziaria e diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria.
  • I risultati gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e certificati dal revisore dei conti.
  • Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini previsti dalla legge. Esso deve essere accompagnato dalla relazione illustrativa della Giunta, contenente le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art. 70 - CONTROLLO DI GESTIONE
  • 1. Il Comune si dota di un proprio ufficio al quale affidare le funzioni del "controllo di gestione".
  • 2. Finalità del controllo di gestione è quella di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e di valutare la funzionalità, l'efficienza e la qualità di realizzazione degli obiettivi stessi, anche allo scopo di formulare nuovi e più adeguati programmi di gestione.
  • L'esercizio del controllo di gestione compete al Segretario comunale, al Direttore generale e a ciascun responsabile di Area, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi di cui sono responsabili nei confronti dell'organo esecutivo.
  • L'ufficio per il controllo di gestione, per esigenze di economicità e funzionalità, può essere gestito in forma associata tramite convenzione con altri comuni.
  • L'attività ed il funzionamento dell'ufficio "controllo di gestione", sono disciplinate da apposite norme regolamentari la cui approvazione spetta alla Giunta comunale.
  • All'ufficio "controllo di gestione" può inoltre essere affidata l'attività di valutazione e controllo strategico che si sostanzia in una funzione di verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'organo politico, in termini di congruenza tra obiettivi programmati e risultati conseguiti.
  • L'ufficio preposto a tale attività di valutazione e controllo strategico riferisce periodicamente ed in via riservata i risultati dell'analisi svolta alla Giunta comunale.
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