Capo III - DIFENSORE CIVICO

Art. 45 - CASSATO
Art. 46 - DIFENSORE CIVICO - NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
  • Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, salvo che non venga scelta la forma di convenzionamento con altri Comuni, con la Provincia di Udine o con la Regione Friuli Venezia Giulia.
  • Il difensore civico è scelto tra persone che possiedano particolare esperienza e competenza in materia giuridico amministrativa e che offrano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
  • Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previa verifica dei requisiti.
  • Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
  • Non può essere nominato difensore civico:
    • chi si trova nella condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
    • i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei Consorzi tra Comuni, i membri del Comitato regionale di Controllo, i ministri di culto, i dirigenti di partiti politici;
    • i dipendenti del Comune, amministratori e dipendenti di enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo;
    • chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
    • il coniuge o chi abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o con il Segretario Comunale, ovvero Direttore Generale se nominato.
Art. 47 - DECADENZA E REVOCA
  • Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale. Il relativo provvedimento è disposto dal consiglio comunale con la maggioranza di due terzi dei componenti assegnati.
  • Il difensore civico non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia o per violazione dei doveri d'ufficio. Il relativo provvedimento è disposto dal consiglio comunale con la maggioranza di due terzi dei componenti assegnati.
  • In ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni del difensore civico, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione, e il surrogante resta in carica fino al termine della legislatura nella quale è avvenuta la surroga.
Art. 48 - FUNZIONI, FACOLTA' E PREROGATIVE
  • Il difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
  • Ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.
  • A richiesta dei singoli cittadini e/o enti potrà rivolgersi ai responsabili di servizio competenti, per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi.
  • Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.
  • Ha diritto di ottenere, a richiesta e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati.
  • Nell'ambito delle proprie funzioni il difensore civico può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'adozione di provvedimenti. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'amministrazione, o al difensore civico competente, per ottenere le notizie richieste.
  • E' fatto salvo il ricorso alla autorità giudiziaria nel caso di ipotesi di reato ravvisate nel corso della propria attività.
  • Entro il mese di gennaio il difensore civico presenta al Sindaco, per il consiglio comunale, una relazione sugli interventi eseguiti e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 49 - INDENNITA' E ONERI DI FUNZIONAMENTO
  • Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio comunale in misura non superiore al 20% di quella riconosciuta ad un Assessore.
  • L'indennità di funzione e la quota per rimborso spese vengono definite in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, in rapporto alle indennità stabilite per gli Assessori.
  • L'organo esecutivo assicura al difensore civico le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite.
  • L'ufficio del Difensore civico ha sede presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
  • Le modalità di svolgimento delle funzioni di Difensore civico sono disciplinate con apposito regolamento del Consiglio comunale.
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