Capo I - SERVIZI PUBBLICI E LORO ARTICOLAZIONE
Art. 58 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI- Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte ai fini sociali, nonchè a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale mediante le seguenti forme:
- in economia;
- in concessione a terzi;
- a mezzo aziende speciali;
- a mezzo istituzioni;
- a mezzo società per azioni.
- I servizi sono gestiti in economia quando, per le modeste dimensioni o per la caratteristica del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda.
- Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di categorie protette, il regolamento prevede particolari modalità di assegnazione di lavori e di servizi gestiti in economia.
- I servizi vengono affidati in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. La concessione può essere affidata a soggetti pubblici o privati.
- L'atto di concessione dovrà prevedere un organismo di vigilanza sulla corretta applicazione degli obblighi e dei diritti facenti capo al concessionario.
- L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune, con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale. Essa è retta da apposito statuto approvato dal Consiglio Comunale e gestisce servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale. L'attività dell'azienda speciale può essere estesa anche oltre i limiti del territorio comunale, sulla base di una intesa con gli Enti locali interessati.
- Sono organi dell'azienda speciale:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- Le proposte di nomina degli Amministratori dell'azienda speciale debbono essere presentate al Consiglio Comunale corredate da apposito curriculum, dal quale risulti la specifica esperienza e/o professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale, durano in carica cinque anni e possono essere revocati con deliberazione motivata.
- Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, intendendo per esso il limite minimo perseguibile, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti. Lo statuto deve prevedere anche un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica gestionale.
- Il Comune può gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società predette, per la parte e nel numero spettante al comune, sono designati dal Consiglio Comunale.
- L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune, con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale. Essa è retta da apposito statuto approvato dal Consiglio Comunale e gestisce servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale. L'attività dell'azienda speciale può essere estesa anche oltre i limiti del territorio comunale, sulla base di una intesa con gli Enti locali interessati.
- Sono organi dell'azienda speciale:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- Le proposte di nomina degli Amministratori dell'azienda speciale debbono essere presentate al Consiglio Comunale corredate da apposito curriculum, dal quale risulti la specifica esperienza e/o professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale, durano in carica cinque anni e possono essere revocati con deliberazione motivata.
- Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, intendendo per esso il limite minimo perseguibile, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti. Lo statuto deve prevedere anche un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica gestionale.
- Il Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, esercita le proprie prerogative sui servizi pubblici locali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.