Capo I - SERVIZI PUBBLICI E LORO ARTICOLAZIONE

Art. 58 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
  1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte ai fini sociali, nonchè a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale mediante le seguenti forme:
    1. in economia;
    2. in concessione a terzi;
    3. a mezzo aziende speciali;
    4. a mezzo istituzioni;
    5. a mezzo società per azioni.
Art. 59 - GESTIONE IN ECONOMIA
  • I servizi sono gestiti in economia quando, per le modeste dimensioni o per la caratteristica del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda.
  • Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di categorie protette, il regolamento prevede particolari modalità di assegnazione di lavori e di servizi gestiti in economia.
Art. 60 - SERVIZI IN CONCESSIONE A TERZI
  • I servizi vengono affidati in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. La concessione può essere affidata a soggetti pubblici o privati.
  • L'atto di concessione dovrà prevedere un organismo di vigilanza sulla corretta applicazione degli obblighi e dei diritti facenti capo al concessionario.
Art. 61 - AZIENDE SPECIALI
  1. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune, con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale. Essa è retta da apposito statuto approvato dal Consiglio Comunale e gestisce servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale. L'attività dell'azienda speciale può essere estesa anche oltre i limiti del territorio comunale, sulla base di una intesa con gli Enti locali interessati.
  2. Sono organi dell'azienda speciale:
    1. il Consiglio di Amministrazione;
    2. il Presidente;
    3. il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
  3. Le proposte di nomina degli Amministratori dell'azienda speciale debbono essere presentate al Consiglio Comunale corredate da apposito curriculum, dal quale risulti la specifica esperienza e/o professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale, durano in carica cinque anni e possono essere revocati con deliberazione motivata.
  4. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, intendendo per esso il limite minimo perseguibile, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
  5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti. Lo statuto deve prevedere anche un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica gestionale.
Art. 62 - SERVIZI A MEZZO SOCIETA' PER AZIONI
  • Il Comune può gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società predette, per la parte e nel numero spettante al comune, sono designati dal Consiglio Comunale.
Art. 63 - ISTITUZIONI
  1. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune, con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale. Essa è retta da apposito statuto approvato dal Consiglio Comunale e gestisce servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale. L'attività dell'azienda speciale può essere estesa anche oltre i limiti del territorio comunale, sulla base di una intesa con gli Enti locali interessati.
  2. Sono organi dell'azienda speciale:
    1. il Consiglio di Amministrazione;
    2. il Presidente;
    3. il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
  3. Le proposte di nomina degli Amministratori dell'azienda speciale debbono essere presentate al Consiglio Comunale corredate da apposito curriculum, dal quale risulti la specifica esperienza e/o professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale, durano in carica cinque anni e possono essere revocati con deliberazione motivata.
  4. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, intendendo per esso il limite minimo perseguibile, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
  5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti. Lo statuto deve prevedere anche un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica gestionale.
Art. 64 - VIGILANZA E CONTROLLO GESTIONALE
  • Il Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, esercita le proprie prerogative sui servizi pubblici locali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
torna all'inizio del contenuto