Capo II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 52 - AREE ED UFFICI
  • La struttura organizzativa è articolata in aree ed uffici.
  • Alle aree, articolazioni di primo livello, sono affidate funzioni ed attività omogenee; esse hanno autonomia operativa e gestionale nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale.
  • Gli Uffici, articolazioni di secondo livello, costituiscono le strutture eventuali di minore dimensione in cui può essere suddivisa un'area; sono caratterizzati da specifica competenza gestionale per materie e funzioni in ambiti più strettamente omogenei, nonchè da un minor grado di autonomia, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale.
Art. 53 - SEGRETARIO COMUNALE
  • Il Comune ha un Segretario comunale titolare, funzionario pubblico dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'art. 17 della legge n. 127/97, il cui "status" giuridico ed economico viene disciplinato dalle leggi e dal contratto collettivo di comparto.
  • Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
  • La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.
  • Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
    • svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
    • sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e degli uffici e ne coordina l'attività;
    • partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale, curandone la verbalizzazione;
    • può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
    • esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, da altri Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
Art. 54 - DIRETTORE GENERALE
  • Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza, può conferire al Segretario comunale o all?esterno, previa stipula di convenzione con altri comuni, le funzioni di Direttore generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990.
  • Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale, oltre i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, spettano anche i compiti previsti dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi. Allo stesso viene corrisposto, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, il corrispettivo stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto.
Art. 55 - RESPONSABILI DI SERVIZIO
  • Ai responsabili dei servizi spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo.
  • Spettano ai responsabili di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, fatto salvo quanto non espressamente attribuito ad altri organi dalla legge e dallo Statuto.
  • I responsabili di servizio devono esprimere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non siano mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del servizio interessato.
  • Qualora le proposte comportino anche aspetti di carattere finanziario, dovrà essere richiesto il parere del responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile.
  • I pareri sono inseriti nelle deliberazioni.
Art. 56 - COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE
  • La copertura dei posti di responsabile di servizio può avvenire mediante contratti d'opera a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e nel rispetto delle modalità contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
  • Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce inoltre i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti d'opera a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari direttivi, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
  • Per il conseguimento di specifici e determinati obiettivi, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'ente figure dotate di particolari ed elevate competenze tecnico-professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, mediante la stipulazione di apposite convenzioni a termine (art. 2222 "Contratto d'opera" e art. 2230 "Contratto d'opera intellettuale" Cod. Civ.).
Art. 57 - NUCLEO DI VALUTAZIONE
  • Il Comune si dota di un "nucleo di valutazione" al quale compete l'attività di valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale (sviluppo professionale) delle risorse umane operanti nell'ente.
  • Il nucleo di valutazione, per le funzioni previste dal D.Lgs. 29/93, dal D.Lgs. 286/99 e dai contratti collettivi di lavoro, è costituito dal Segretario comunale, dal Direttore generale, se le funzioni sono esercitate da persona diversa dal Segretario comunale, e da un professionista esterno all'Amministrazione, esperto in tecniche di valutazione. La nomina spetta alla Giunta.
  • Le competenze e modalità di funzionamento del nucleo sono disciplinate da apposite norme regolamentari la cui adozione spetta alla Giunta.
  • La composizione e le funzioni del nucleo di valutazione possono essere svolte in forma associata tra più enti, mediante stipula di apposita convenzione.
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